Fine della corsa per il sindaco di Riposto, Davide Vasta.  La Corte Suprema di Cassazione- Prima Sezione Civile, ha pronunciato l’ordinanza con cui mette la parola fine sulla ineleggibilità di Vasta alla Regione.

Con l’ordinanza della Suprema Corte è stato rigettato il ricorso di Vasta che, prima di candidarsi alla carica di deputato all’Ars, non si è dimesso dal consiglio di amministrazione della cooperativa Cot, società sottoposta a controllo e vigilanza della Regione siciliana oltre che appaltatrice della stessa Regione e dello Stato.

In un passaggio dell’ordinanza i giudici della Suprema Corte ribadiscono che “tutta la giurisprudenza costituzionale, sia quella citata dalla Corte di merito che quella citata anche dal Procuratore Generale, afferma che le categorie dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità devono muoversi nell’alveo di una disciplina comune in tutte le regioni, siano esse a statuto ordinario che a statuto speciale, ma ha anche costantemente ammesso un adattamento a livello locale delle singole disposizioni relative alle incompatibilità ed ancor di più in Sicilia, in ragione di più gravi fenomeni di infiltrazioni delinquenziali nelle amministrazioni pubbliche e di condizioni locali “peculiari ed eccezionali” (Corte Cost. n. 288/2007). Ciò è sufficiente a rispondere ai rilievi del ricorrente sulla presunta incostituzionalità delle norme in esame e sulla asserita disparità di trattamento con altri deputati nazionali e regionali”.

Secondo i giudici della Cassazione, i motivi del ricorso di Davide Vasta “sono inammissibili posto che ripropongono – dichiaratamente – censure che il giudice d’appello non ha esaminato ritenendole assorbite e nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite (Cass. n. 23558 del 05/11/2014; Cass. n. 4804 del 01/03/2007; Cass. n. 1755 del 29/01/2016). E’ vero che in materia elettorale la giurisdizione della Suprema Corte è estesa al merito, ma – osservano i giudice della Cassazione – una volta ritenuto corretto il giudizio sulla sussistenza di una causa di incandidabilità non è necessario esaminare le altre”. 

Nell’ordinanza la Cassazione quindi “Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente (Davide Vasta) al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna parte costituita nella misura di euro 5.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge”.

LE REAZIONI

“Primavera vince su Vasta anche in Cassazione – afferma soddisfatto l’avv. Nunzio Andrea Russo che ha assistito legalmente il neo deputato regionale Sabato Primavera insediatosi all’Ars, appena pochi giorni fa, per effetto della sentenza della Corte d’Appello di Palermo – che mette la parola fine di Vasta all’Ars”.  

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