Interessi usurai? Non dovuti anche per i prestiti ante ’96

E’ destinata a fare giurisprudenza la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona qualche giorno fa alla fine di una causa che vedeva contrapposti due commercianti di Novara di Sicilia.

Al centro del procedimento c’era un prestito di denaro nato dopo una fornitura di materiale da parte di un artigiano, oggi deceduto, ad un piccolo imprenditore edile che oggi ha 65 anni.

I fatti risalgono agli anni tra il 1993-94 e il Tribunale, accogliendo la tesi dell’avvocato Gaetano Mercadante, patrocinatore dell’imprenditore, ha dato ragione al sessantacinquenne interpretando la legge 108 del ’96 sull’usura, applicandola anche ai fatti antecedenti all’anno di introduzione della normativa.

In particolare il Tribunale del Longano ha ha stabilito la nullità delle clausole di
interessi ultralegali e l’applicabilità dei soli interessi legali anche per
fatti precedenti alla legge e per i rapporti di prestiti tra privati.

Il sessantacinquenne chiedeva la restituzione di quanto pagato,
a suo dire indebitamente, al fornitore a titolo di somme
ed interessi illeciti, usurari ed anatocistici. Iniziato come un rapporto di
fornitura di materiale edile, tra i due
era sfociato in un rapporto meramente economico-finanziario nell’ambito del
quale l’imprenditore aveva versato ingentissime somme, a fronte di inesistenti
prestazioni.

La fornitura era stata pagata con assegni post datati, sui
quali però il fornitore aveva applicato interessi superiori a quelli legali.

Il Tribunale di Barcellona ha stabilito che il rapporto tra
i privati, pur riguardando, per un certo periodo, un contratto di fornitura
onorato e concluso, abbia visto parallelamente affiancarsi un vero e proprio
rapporto di finanziamento costituito dal prestito di denaro da parte del
fornitore al cliente, con l’applicazione di interessi “usurari” per la
restituzione. Ciò in quanto tra gli importi della merce venduta, le somme consegnate
dal fornitore all’imprenditore e quelle ricevute dal fornitore, c’era una
differenza abnorme e non giustificata.

Non sussistendo prova di accordi diversi fra le parti sulla
determinazione degli interessi, il Tribunale ha stabilito che quella
determinazione degli interessi è nulla, e sono dovuti solo quelli in misura
legale. Gli eredi del fornitore, perciò dovranno rimborsare all’imprenditore
quanto ricevuto in eccesso, con interessi e rivalutazione, per una rilevante
cifra.

Il Tribunale ha infatti considerato quel consistente scambi di denaro come un muto privato, ai sensi dell’art. 1813 del codice civile- In tal caso è vero che il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante, ma “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

“La rilevanza della sentenza del Tribunale di Barcellona”, commenta l’avvocato Mercadante “sta nell’avere ritenuto la illiceità degli interessi anche in mancanza della applicabilità dei criteri fissati dalla legge n. 108 del 1996, perché i fatti erano precedenti al 1996 ed altresì la illiceità di tale pratica nei rapporti fra privati. Questa norma, introdotta con la legge n. 108 del 7.03.1996, non appariva applicabile, in ragione dell’epoca dei fatti (antecedenti al 1996). Ma il Tribunale (in funzione della enorme differenza tra le somme date e quelle ricevute) ha rilevato un tasso di interesse applicato diverso e notevolmente superiore a quello previsto dalla legge. E tale tasso diverso, come dispone l’art. 1815 c.c. comma 1, sia nella vecchia sia nella nuova formulazione, doveva essere determinato “… salvo diversa volontà delle parti …”, al tasso legale.”

L'articolo Interessi usurai? Non dovuti anche per i prestiti ante ’96 proviene da Tempo Stretto.